No, il tuo serramento non può essere «certificato CAM». Ecco come funziona davvero

CAM Edilizia 2026 e serramenti in legno

CAM Edilizia 2026 e serramenti in legno: cosa cambia per te e cosa devi avere in mano.

Da febbraio, nelle fiere, nei gruppi di settore, ecc., sentiamo ripetere la domanda: «come faccio a certificare CAM il mio serramento?». È una domanda legittima, ma parte da un equivoco. Quella certificazione non esiste. I CAM Edilizia 2026 non prevedono un bollino unico che dichiari conforme un serramento o un sistema in astratto.

Sembra una brutta notizia. È il contrario: capito come funziona il meccanismo, scopri che la conformità non è un muro da scavalcare, ma un insieme di documenti che in buona parte puoi già procurarti. Qui vediamo da quando i CAM ti riguardano, cosa chiedono al legno e alla posa, e come parlarne ai tuoi clienti senza esporti.

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Il riferimento normativo è uno solo: il DM 24 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2025 ed entrato in vigore il 2 febbraio 2026. Sostituisce i CAM del 2022, che restano validi solo in alcuni casi transitori legati a gare già avviate. Se leggi un articolo che parla ancora dei «CAM 2022» come se fossero quelli in vigore, salvo regime transitorio è una fonte non aggiornata.

I CAM sono obbligatori negli appalti pubblici. Nel privato la situazione è più sfumata: dalle fonti ufficiali non emerge un obbligo generale di conformità CAM per la sostituzione di serramenti, e nei bonus ordinari il tema resta legato a requisiti prestazionali e fiscali.

Questo non vuol dire che nel privato i CAM siano assenti. Compaiono sempre più spesso come standard contrattuale richiesto da general contractor, investitori e committenti con politiche di sostenibilità, inseriti direttamente nel capitolato.

La conclusione operativa è semplice: anche se oggi lavori soprattutto per il privato, saper leggere i CAM è una competenza che ti dà un vantaggio competitivo, non un adempimento da subire.

Ecco il punto da cui parte tutto. La conformità CAM di un serramento non si compra, si costruisce, sommando requisiti che vivono su tre piani distinti: i materiali e i prodotti (il legno, le vernici, i sigillanti, gli accessori); il sistema serramento completo (prestazioni termiche e acustiche, tenuta all’aria, illuminazione, controllo solare); la posa in opera (i nodi di giunzione con la struttura).

E la prova finale dell’opera non sta sulle spalle di un solo soggetto. Si distribuisce lungo una catena: il progettista traduce i CAM nel capitolato e nella Relazione CAM di progetto, indicando per ogni criterio quali prove servono; tu, che produci e fornisci il serramento, consegni i documenti dei tuoi prodotti; l’appaltatore li raccoglie; la Direzione Lavori verifica in cantiere. Nessuno di questi anelli può sostituire gli altri.

Per questo un fornitore di sistemi non può certificarti CAM il manufatto installato. Può però fare una cosa concreta: aiutarti a costruire la documentazione che ti serve. Ci torniamo alla fine.

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Circola un secondo equivoco: «il mio serramento in legno deve avere una percentuale minima di riciclato». Non è così. Il criterio sui prodotti in legno distingue due situazioni alternative.

Se usi legno vergine, deve provenire da foreste gestite in modo sostenibile, con prova di catena di custodia: in genere le certificazioni FSC o PEFC. Se invece il prodotto è fatto prevalentemente di materia seconda, allora la sua componente legnosa deve essere costituita per almeno il 70% da materiale riciclato.

Due strade, quindi, non un obbligo di riciclato per ogni serramento in legno. Un dettaglio utile: i telai in legno non rientrano nelle percentuali di riciclato previste per i profili in PVC (20%) o in alluminio (40%), perché ricadono nel criterio dedicato al legno.

Occhio anche alla documentazione di consegna: il decreto chiede che la fornitura sia accompagnata dal documento di vendita o trasporto con la dichiarazione e il codice di certificazione. L’etichetta sul prodotto, da sola, non basta.

Il legno non è l’unico materiale sotto osservazione. Vernici, adesivi e sigillanti rientrano nel criterio sulle emissioni negli ambienti interni, con limiti precisi: 1000 µg/m³ per i composti organici volatili totali, meno di 60 µg/m³ per la formaldeide, con soglie dedicate ad altre sostanze.

In più, pitture e vernici non devono essere classificate come pericolose per l’ambiente acquatico (i codici H400, H410, H411). Per i pannelli a base legno con riciclato, il decreto rinvia ai limiti di contaminanti della norma UNI 11951:2024.

Per te si traduce in documenti da chiedere a chi ti fornisce questi prodotti: schede di sicurezza e, dove serve, rapporti di prova sulle emissioni.

Sulle vetrate il discorso è più lineare. I serramenti devono montare vetrate isolanti certificate secondo la norma UNI EN 1279, da un organismo accreditato. È un certificato che richiedi al fornitore di vetro e che deve entrare nel fascicolo del serramento.

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Se c’è un punto in cui i CAM 2026 hanno alzato l’asticella più di tutti, è la posa. Ed è spesso quello che si sottovaluta.

Il progetto deve prevedere nodi di posa conformi alla norma UNI 11673-1 (o nodi già qualificati ai sensi della stessa norma), e questa conformità va spiegata nella Relazione CAM di progetto. La posa non è più una buona pratica lasciata al cantiere: diventa un requisito che entra nel progetto e nella documentazione.

La qualifica del posatore, invece, è un criterio premiante: dà punteggio in più nelle gare, ma non è un obbligo per tutti. Il messaggio per te e per i tuoi clienti è netto: un ottimo serramento posato male non è un serramento conforme. La qualità della posa è parte del prodotto, non un dopo.

Due tipi di requisiti, due conseguenze diverse - Infografica 2

Conviene fare una distinzione che molti danno per scontata, sbagliando: la riparabilità in fase d’uso e la disassemblabilità a fine vita non sono la stessa cosa.

La prima riguarda la vita quotidiana del serramento: sostituire una guarnizione, una ferramenta o un elemento di copertura senza rifare il telaio. La seconda riguarda il momento dello smaltimento: separare le diverse frazioni di materiale per riutilizzarle o riciclarle. I CAM trattano entrambe, ma in punti diversi.

La riparabilità entra nei piani di manutenzione; la disassemblabilità entra in un criterio obbligatorio che, per le nuove costruzioni, chiede di dimostrare che almeno il 70% in peso dei componenti dell’edificio sia recuperabile o riutilizzabile. Da non confondere con il 70% di riciclato di cui parlavamo per il legno: sono due soglie diverse, riferite a cose diverse.

Una nota onesta, perché serve a te prima ancora che ai tuoi clienti: gli inserti non legnosi in un serramento in legno (clip, parti metalliche, elementi plastici) non sono vietati dai CAM. Però riducono la monomaterialità e possono rendere più laboriosa la dimostrazione del recupero a fine vita. Saperlo ti aiuta a documentare bene il prodotto, invece di trovarti impreparato davanti a un progettista.

Attenzione a come comunichi - Infografica
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